Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Natura subordinata
Data: 16/02/2000
Giudice: Sorgi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 47/00
Parti: Bakadur / Unione sindacale territoriale CISL
TRIBUNALE DI FORLì - RIVENDICAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - MANCATO RIFERIMENTO A SPECIFICI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE - NULLITÀ DEL RICORSO: INSUSSISTENZA - ELEMENTI PER LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINA


Una lavoratrice che aveva prestato la sua attività per la CILS di Cesena dal 1990 al 1996 nell'ambito dei servizi del sindacato deputati all'accoglienza ed all'inserimento degli stranieri, percependo per il primi due anni L. 600.000 mensili e successivamente L. 750.000, chiedeva l'accertamento giudiziale del vincolo di subordinazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive che sarebbero risultate dovute ai sensi dell'art. 36 Cost. La CISL si costituiva eccependo la nullità del ricorso per genericità della domanda e comunque affermando il carattere autonomo della prestazione. La prima eccezione veniva respinta dal Giudice del lavoro con un richiamo al principio di cui all'art. 36 Cost. di adeguatezza ad un'esistenza libera e dignitosa, "uno di quei punti che il testo fondamentale del nostro ordinamento ritiene sicuri e precisi nel loro contenuto minimo". A tale proposito il magistrato osserva che "la domanda della parte ricorrente non appare indeterminata perché, comunque, arricchita di questo richiamo generale della Costituzione che ne consente una lettura minima entro la quale ritrovare sicuramente le indicazioni necessarie per rendere la domanda concreta ed individuabile, anche senza un contesto di riferimento classico come contratto collettivo o un regolamento economico o uno specifico inquadramento". Quanto al merito, il Giudice - dopo aver attribuito rilevanza alla volontà espressa dalle parti solo nella misura in cui essa risulta confermata dalla volontà ancora presente di entrambe le parti al momento, successivo, della valutazione del giudice, essendo consentite in difetto valutazioni contrarie con un maggior ambito di elementi valutativi - ha considerato accertato il carattere della continuità e stabilità dell'impegno, pur nell'ambito di una notevole autonomia di gestione giustificata dal fatto che l'attività della ricorrente "fosse tesa a portare un contributo concreto per la soluzione dei non pochi problemi degli stranieri presenti nei territori, e quindi non avesse le caratteristiche del normale lavoro impiegatizio ma richiedesse capacità di dinamismo e di elasticità sicuramente non comuni". Alla luce di questa e di altre considerazioni attinenti la fattispecie concreta la domanda veniva accolta e la CISL condannata a pagare le differenze retributive determinate dal Giudice con valutazione equitativa